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Guglionesi
Pubblicato in data 9/3/2020

Ordinanza del Sindaco di Guglionesi: "Misure atte a contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, sull'intero territorio del Comune di Guglionesi"

Il Sindaco di Guglionesi, con l'ordinanza n. 16 del 09-03-2020, ha disposto "Misure atte a contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, sull'intero territorio del Comune di Guglionesi".

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IL SINDACO
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 23 Febbraio 2020, n. 6, recante <<Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19>> e, in parti colare, l’arti colo 3;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio
2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuati ve del decreto-legge 23 Febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1°
marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuati ve del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;
Ritenuto necessario procedere a una rimodulazione delle aree nonché individuare ulteriori misure a carattere nazionale;
Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garanti re uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;
Tenuto conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico di cui all’arti colo 2 dell’ordinanza del Capo del Diparti mento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute del 7 marzo 2020;
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio del Comune di Guglionesi

ORDINA
L’applicazione delle seguenti misure restrittive:
a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità;
b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
c) sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse, sale con apparecchi slot-machine, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
d) sono sospese le attività di somministrazione di alimenti e bevande nei BAR dalle ore 20:00 alle ore 6:00 del giorno successivo e per i ristoratori dalle ore 23:00 alle ore 6:00 del giorno successivo, resta ammessa l’ attività regolarmente nelle restanti ore, a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
e) sono sospese le attività di mercato e fiere su aree pubbliche;
f) è sospesa l’apertura dei luoghi della cultura (biblioteca comunale) di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
g) obbligo, a carico del gestore nello svolgimento delle attività di ristorazione e bar, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
h) è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli della lettera precedente, all’aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;
i) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive in ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolti all’aperto ovvero all’interno di palestre e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
l) l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
m) per le persone più deboli che necessitano di farmaci è possibile, contattando il proprio medico di base, acquistare e ricevere le medicine a domicilio, attraverso un servizio predisposto dall’amministrazione comunale con l’ausilio della protezione civile;
n) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.
- Che in ossequio alle prescrizioni ministeriali si applichino altresì le seguenti misure:
a) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
b) si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari.
c) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre ( maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
d) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottino interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;
e) chiunque abbia fatto ingresso in Guglionesi dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, così come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale, ovvero al pediatra.

AVVERTE
Che le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite:
Ai sensi dell’art.650 C.P.;
Con la sanzione amministrati va da €. 25,00 ad €. 500,00 come stabilito dall’art.7/bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Con sospensione dell’attività.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR Molise ai sensi della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 ovvero ricorso al Capo dello Stato nei termini di 120 giorni.

DISPONE
Che, data l’urgenza del provvedimento, la presente Ordinanza si dichiara immediatamente esecuti va;
Che il competente Ufficio di provveda alla notifica della presente atto alle locali forze dei Carabinieri e della Polizia Locale, che sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento.

IL SINDACO
avv. MARIO BELLOTTI

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