Constatato che nel territorio comunale risiede un rilevante numero di persone
affette da favismo - a seguito della carenza dell'enzima G6PHD - e, rilevato che
il solo contatto con fave e/o l'inalazione dei loro pollini può causare gravi
crisi emolitiche tali da mettere seriamente in pericolo la vita del soggetto, è
stata emessa idonea Ordinanza Sindacale, la n. 37 del 22.02.2019 - ancora
vigente -, contenente le misure per la salvaguardia della salute dei soggetti
affetti da favismo, adottando le opportune misure precauzionali, preso atto
della situazione in cui vertono gli stessi.
In particolare,
si dispone:
- il divieto assoluto di coltivare fave all'interno del centro abitato di
Guglionesi, nonché entro 300 mt. in linea d'aria dall'ultima casa dell'aggregato
urbano;
- il divieto assoluto di coltivare fave entro 300 mt in linea d'aria dalle
strutture utilizzate dal pubblico, ossia: scuole di ogni ordine e grado,
compresi asili e asili nido, edifici pubblici inlcusi cimiteri, impianti
sportivi, uffici postali, banche, luoghi di culto, ristoranti, bar e luoghi di
divertimento, svago e aggregazione;
- la segnalazione, a cura dei proprietari e affittuari dei fondi interessati,
della coltivazione di fave, mediante cartelli ben esposti di dimensioni non
inferiori a 30x40 cm recanti la seguente dicitura: "Avviso per i cittadini a
rischio di crisi emolitica da favismo, COLTIVAZIONE DI FAVE";
- l'esposizione, a cura dei gestori di attività per la somministrazione di
alimenti, di cartelli di dimensioni non inferiori a 30x40 cm con la seguente
dicitura: "Avviso per i cittadini a rischio di crisi emolitica da favismo: IN
QUESTO ESERCIZIO SI SOMMINISTRANO FAVE";
- la pubblicità della vendita di fave fresche a cura dei titolari di tutte le
attività commerciali sia su sede fissa sia su aree pubbliche e private, e dei
titolari di pubblici esercizi, apponendo appositi cartelli di dimensioni non
inferiori a 30x40 cm con la seguente dicitura: "Avviso per i cittadini a
rischio di crisi emolitica da favismo, IN QUESTO ESERCIZIO COMMERCIALE SONO
ESPOSTE E/O IN VENDITA FAVE FRESCHE", nonché l'esposizione e la vendita di
fave fresche mediante preconfezionamento in contenitori o involucri chiusi.
L'inottemperanza alle disposizioni descritte è punita con l'applicazione della
sanzione di Euro 50, 00 (minimo edittale ai sensi di legge min. Euro 50,00 max
Euro 500) e qualora si ravvisano gli estremi di reato si darà luogo
all'applicazione delle disposizioni dell'art. 650 del c.p.
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Per maggiori informazioni:
www.comune.guglionesi.cb.it